Smog, entrano in vigore le limitazioni

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Entrano in vigore, anche a Reggio Emilia, martedì 1 ottobre 2024 le limitazioni del Piano Aria integrato regionale (Pair) messo a punto dalla Regione Emilia-Romagna di concerto con i Comuni capoluogo e in accordo con le Regioni della Pianura Padana, per contenere gli inquinanti e migliorare la qualità dell’aria nel difficile – per concentrazioni di Pm10 oltre i limiti consentiti – periodo autunnale e invernale.

Le misure previste, e attivate sull’area urbana con apposita ordinanza dal Comune di Reggio Emilia, resteranno in vigore fino al 31 marzo 2025.

Tra le novità, il Piano prevede – essendo stati raggiunti nel corso del 2024 i 25 superamenti del valore limite giornaliero di Pm10 – l’attivazione di misure aggiuntive cui si affiancano altre per la sostenibilità ambientale, quali ad esempio maggiore ricorso allo smart working o interventi più frequenti di pulizia delle strade, oltre a un sostanziale incremento dei controlli.

In tema di deroghe, restano in vigore quelle per l’uso condiviso di autovetture, mentre vengono eliminate – in linea con le direttive del Piano regionale dell’aria – quelle per l’accompagnamento di minori a scuola durante gli orari stabiliti dall’ordinanza. Confermato l’utilizzo di Move–in, la black box da installare sui mezzi a motore che consentirà ai veicoli soggetti alle limitazioni di percorrere solo un numero di chilometri annui (fissati in base alla categoria e alla classe emissiva del veicolo) al di fuori dei periodi emergenziali e delle domeniche ecologiche, quando dovranno comunque restare fermi.

Vengono inoltre introdotte alcune novità relative all’abbruciamento di sterpaglie, e in particolare la possibilità di comunicare tali interventi tramite app.

LIMITAZIONI DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO 2025 – L’ordinanza dispone, dal primo ottobre 2024, il divieto di circolazione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e in tutte le domeniche per i seguenti veicoli:

– a benzina Euro 0 (pre Euro), Euro 1, Euro 2

– veicoli a benzina/metano e benzina/gpl Euro 0 e Euro 1

– diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4

– ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1

 

Alla domenica si fermano anche i veicoli diesel Euro 5.

Arpae effettuerà le rilevazioni ogni lunedì, mercoledì e venerdì, facendo quindi scattare le limitazioni emergenziali – in caso di sforamento delle Pm 10 per almeno 3 giorni consecutivi – già dai giorni seguenti, cioè rispettivamente dal martedì e dal venerdì, e fino al rientro delle Pm10 nei limiti, come da controlli successivi.

Il divieto alla circolazione è sospeso, salvo l’attivazione delle misure emergenziali, nelle seguenti giornate: 1 novembre, 8, 15, 22, 25 e 26, 29 dicembre, 1, 5 e 6 gennaio 2025.

LIMITAZIONI IMPIANTI DI COMBUSTIONE OTTOBRE – MARZO – Per tutto il periodo dal primo ottobre 2024 e fino al 31 marzo 2025, su tutto il territorio comunale, è inoltre vietato l’utilizzo di stufe che utilizzano biomasse legnose (legna, pellet, cippato, altro) senza rispettare i valori emissivi previsti almeno per la classe “3 stelle” e/o con focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nel caso in cui, per le condizioni climatiche, scatti lo stato di emergenza (allerta smog) per il superamento dei valori minimi indicati per le polveri sottili, il divieto si estende (sempre nel caso non siano l’unica fonte di riscaldamento domestico), anche alle stufe che non rispettano i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.

Inoltre è obbligatorio non superare la temperatura di 19°C nei luoghi di residenza, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali (con deroghe per scuole, ospedali, case di cura, sedi di attività sportive) e 17°C nei luoghi di attività industriali e artigianali.

Viene inoltre introdotto l’obbligo di certificazione conforme alla Classe A1 accreditata da un organismo accreditao nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet.

Infine viene confermato l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico al fine di evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti.

FUOCHI ALL’APERTO E SPARGIMENTO LIQUAMI – È vietata qualsiasi forma di combustione all’aperto a scopo di intrattenimento (falò, fuochi d’artificio, ecc.): in deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall’Amministrazione comunale, nell’ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall’articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023.

È inoltre vietata qualsiasi forma di combustione all’aperto di residui vegetali, stoppie e paglie anche per le superfici investite a riso, fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall’Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000. Sono previste deroghe, inoltre, qualora sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, siano rispettate le modalità indicate per l’abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l’area su cui si pratica l’abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”, come di seguito specificato:

per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;

esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall’Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

Cambiano le modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga ai divieti posti dalla presente ordinanza. L’abbruciamento – che dovrà essere effettuato con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti – deve sempre essere comunicato telefonando al Numero Verde Regionale 800841051, inviando un’email all’indirizzo “so.emiliaromagna@vigilfuoco.it” o tramite l’apposito applicativo web https://segnalazioneabbruciamenti.regione.emilia-romagna.it/form-fire.

Per informazioni https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/rischi-previsione-prevenzione/rischio-incendi/ comunicare-un-abbruciamento-controllato.

Confermato il divieto di spargimento di liquami zootecnici e il divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

MISURE RAFFORZATE A SEGUITO DEI 25 SUPERAMENTI DEL VALORE LIMITE DI PM10– Essendo stati raggiunti nel corso del 2024 i 25 superamenti del valore limite giornaliero di Pm10, vengono adottate le seguenti misure aggiuntive:

il divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo

il divieto assoluto di qualsiasi combustione all’aperto (fatte salve le deroghe per prescrizioni dell’Autorità fitosanitaria), comprese quelle a scopo intrattenimento (ad es. falò rituali legati a tradizioni, fuochi d’artificio, barbecue);

l’incremento, rispetto alle indicazioni PAIR, dei controlli per le limitazioni alla circolazione dei veicoli;

l’esecuzione di un numero non inferiore al 50% dei controlli previsti al fine di aumentare l’efficacia circa il rispetto dell’art.12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 e scoraggiare fin dal principio comportamenti evasivi da parte delle utenze;

il rafforzamento o riorganizzazione dello smart working delle amministrazioni pubbliche e organizzazioni private attraverso il coordinamento del mobility manager d’area;

il divieto assoluto di spandimento di reflui zootecnici nelle giornate di attivazione delle misure emergenziali;

l’incremento degli interventi di pulizia delle strade, anche in orari differenti da quelli serali/notturni, senza l’utilizzo di soffiatori.

Queste misure verranno adottate anche nel trimestre dicembre-marzo 2025, qualora si superino i 25 superamenti del valore limite giornaliero di Pm10

CORRIDOI DI ATTRAVERSAMENTO DELLA CITTÀ – All’interno dell’area interessata dal provvedimento regionale a tutela della qualità dell’aria – il tessuto urbano di Reggio Emilia – è consentita la circolazione esclusivamente sui seguenti assi di attraversamento, che manterranno la normale transitabilità:

• S.S. 9 – Via Emilia (direttrice Parma – Modena): Via fratelli Cervi (tratto compreso tra Via Prati Vecchi e l’imbocco con Viale Martiri Di Piazza Tien An Men) – Strada Tangenziale Nord (S.S.722);

• Via Montagnani Marelli;

• S.S. 63 – del Cerreto (direttrice Castelnovo né Monti): via Bice Bertani Davoli – via Hiroshima – via Chopin – via Inghilterra – via Martiri della Bettola (tratto compreso tra via Inghilterra e via Della Repubblica);

• S.S. 63 – BIS: via Dei Gonzaga – via fratelli Manfredi (tratto compreso tra Via dei Gonzaga e Via XX Settembre);

• Viale Città Di Cutro – Svincoli di collegamento tra Viale Citta’ di Cutro e S.S.722;

• Via XX Settembre;

• S.P. 3 – Direttrice Bagnolo in Piano – Casello a1 stazione AV: S.P.. 3 – viale dei Trattati di Roma – via Filangeri – via Citta’ del Tricolore;

• Direttrice Bagnolo in Piano – Via Morandi – Tangenziale: via Gramsci – via Green – via Lincoln e via Morandi;

• Via A. Paterlini (tratto compreso tra via Cisalpina e l’accesso al palazzo di Giustizia);

• S.P. 467 – Direttrice Reggio Emilia – Scandiano: via Vertoiba – via dell’Aeronautica – via del Partigiano – via Martiri di Cervarolo (tratto compreso tra via del Partigiano e via Fermi);

• Via Del Chionso (tratto compreso tra via dell’Aeronautica e via W.A. Mozart);

• S.P. 28 – Via Gorizia (Direttrice Cavriago): via Teggi – via Gorizia (tratto compreso da via Volta alla Rotatoria dell’acquedotto con via Inghilterra-via Chopin);

• Tangenziale Sud-Est (da via Inghilterra a via Pasteur) e via Bocconi: viale Fornaciari – viale Salvarani – viale Piacentini – viale Mons. Cocconcelli – via Pasteur – via Bocconi.

 

 

Attraverso i corridoi di attraversamento sono raggiungibili i parcheggi di: Campus S. Lazzaro: con accesso dal tragitto via Bocconi/via Cocconcelli – via Pasteur – viale Amendola – via Doberdo’; Meridiana di via Kennedy: sul percorso via Hiroshima – via Kennedy; parcheggio zona Mancasale: da viale Trattati di Roma – via Lama – via Casorati – via Calvi di Coenzo – via Raffaello – via Bovio – via Gramsci; Foro Boario dal tragitto tangenziale Nord – via Copernico – via XX Settembre e dal tragitto statale 63 direttrice Castelnovo Nè Monti – via dei Gonzaga – via fratelli Manfredi); piazzale Europa anche detto parcheggio C.I.M. – Centro Interscambio Mobilità: sul percorso via del Partigiano/via dell’Aeronautica – via Agosti – via Ramazzini; Volo in largo Giambellino: sul percorso via Hiroshima/Chopin – via F.lli Cervi; Le Querce in via Muzio Clementi: sul percorso via Inghilterra – via Francia – via Mercadante; piazzale Funakoshi sul tragitto via Bocconi/via Cocconcelli – via Pasteur – viale Amendola; parcheggio Cecati: dal tragitto via Inghilterra – via Francia – via Lungo Crostolo – via Cecati o dal tragitto viale Piacentini – via Rosa Luxemburg – via Benedetto Croce – via Magati – viale Umberto I° – via Rossena – via P. Pariati – via D. F. Cecati; parcheggio caserma Zucchi: dal tragitto tangenziale Nord – via Copernico – via XX Settembre – viale Regina Elena oppure dal tragitto statale 63 direttrice Castelnovo Nè Monti – via dei Gonzaga – via fratelli Manfredi – viale Regina Elena; in uscita dal parcheggio: via Franchetti – viale Isonzo (solo tratto tra via Franchetti e viale Regina Elena in direzione viale Regina Elena); piazzale Atleti Azzurri d’Italia: sul tragitto via Morandi – via Meuccio Ruini – via Gramsci-via Duo; parcheggio di via Luxemburg- piazzale Zamberletti dal tragitto viale Piacentini- via Luxemburg; parcheggio di piazzale Lari: da via Morandi-via Meuccio Ruini- via F. Romano.

In occasione degli eventi sportivi presso il Mapei Stadium, per questioni d’ordine pubblico comportino limitazioni di circolazione su parcheggio di piazzale Lari, in alternativa è individuata una ulteriore area su cui vige la deroga al divieto di circolazione, corrispondente alle aree di parcheggio del complesso di via Meuccio Ruini (Unieco), ossia l’area circoscritta da via Morandi a ovest, via Ruini a nord e via Gramsci a est e Tangenziale a sud. Questa area sarà raggiungibile dai percorsi: via Morandi – via Meuccio Ruini – via Gramsci.

 

Attraverso i corridoi di attraversamento è possibile anche raggiungere l’Arcispedale Santa Maria Nuova.

 

PRINCIPALI ESENZIONI – Sono esclusi del divieto di circolazione, come indicato dal Pair:

autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti, e con almeno 2 persone a bordo , se omologati a 2 posti (inclusi ciclomotori e motoveicoli);

autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico;

ciclomotori e motocicli elettrici;

autoveicoli per uso speciale e trasporti specifici, così come definiti dall’articolo 54 del Codice della strada (elenco disponibile sul sito www.comune.re.it)

veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;

veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);

veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l’assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;

veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);

veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;

veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori commerciali che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;

veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;

autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

veicoli per il servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale;

veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova (Dpr 474/2001).

Sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In.

Il testo dell’ordinanza, l’elenco completo delle direttive Euro di riferimento e delle esenzioni sono pubblicati all’indirizzo www.comune.re.it/provvedimentiaria

 



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