Silk flop. Il testo della determina regionale

Silk Faw S9

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
la Legge Regionale del 18 luglio 2014 n. 14 “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” e in particolare l’art. 6 della parte II “Accordi regionali di insediamento e sviluppo delle imprese”;
(omissis)

Preso atto che con:
riferimento al progetto tipologia C identificato dal Prot. PG/2021/960876 non è stata acquisita la presentazione del dettaglio delle operazioni come previsto dall’Art. 3.1.d dell’Accordo e pertanto non si è proceduto all’assunzione dell’impegno finanziario del contributo concedibile riconosciuto
dalla citata deliberazione di giunta n. 2235/2021 in € 502.500,00;
con nota trasmessa tramite PEC, acquisita agli atti con Prot. 22/02/2023.0169181.E, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, avente ad oggetto “Legge Regionale n. 14/2014, parte II, art.6 Rifer. Delibera Giunta Regionale n. 863/2021”, l’impresa SILK SPORTS CAR COMPANY SRL, già SILK-FAW AUTOMOTIVE GROUP ITALY S.R.L., C.F. 11513520962 dichiara che “intende rinunciare all’Accordo”;
Ritenuto, che ricorrano le fattispecie di cui all’art. 14.7.d. del bando e 6.2.d dell’Accordo e di procedere, pertanto alla revoca totale del contributo concesso alla SILK SPORTS CAR COMPANY SRL, C.F. 11513520962 e alla presa d’atto della risoluzione dell’Accordo sottoscritto in data 27/04/2022
(Prot.29/04/2022.0421007);

(omissis)

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di prendere atto della risoluzione dell’Accordo regionale di insediamento e sviluppo delle imprese, sottoscritto, ai sensi dell’art. 11 del Bando approvato con DGR 863/2021 ss.mm.ii, in data 27/04/2022 (Prot._29/04/2022_0421007) tra Regione Emilia-Romagna e SILK SPORTS CAR COMPANY SRL (già SILK-FAW AUTOMOTIVE GROUP ITALY S.R.L.), C.F. 11513520962 che ha per oggetto la realizzazione di un programma di investimento per il quale con deliberazione di Giunta regionale n. 2235/2021 è stato riconosciuto un contributo totale concedibile pari a €
4.502.500,00 di cui:
a. € 4.000.000,00, quale contributo per la realizzazione del progetto tipologia B, identificato con Prot. PG/2021/960870;
b. € 502.000,00, quale contributo per la realizzazione del progetto tipologia C, identificato con Prot. PG/2021/960876;
2. Di prendere atto che per quanto attiene il progetto tipologia C non è stata acquisita la presentazione del dettaglio delle operazioni come previsto dall’Art. 3.1.d e pertanto non si è proceduto alla concessione e all’assunzione dell’impegno finanziario relativo al contributo concedibile e pertanto la cifra € 502.500,00 non rappresenta un’economia di spesa;
3. di revocare il contributo pari a € 4.000.000,00 concessi alla società SILK SPORTS CAR COMPANY SRL, C.F. 11513520962 con la determinazione dirigenziale n. 1476/2022 per la realizzazione del progetto CUP E82C21001240009;
4. di quantificare un’economia di spesa pari a complessivi € 4.000.000,00, del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
5. che l’economia pari a € 1.980.300,26 verrà registrata in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2022 (impegno n. 2712/2022 – capitolo 23032);
6. di autorizzare con il presente provvedimento il disimpegno della somma pari a € 2.019.699,74, registrata al numero di impegno 449, assunto con la determinazione dirigenziale n. 1476/2022 sul capitolo 23032 “Contributi in conto capitale a imprese anche in forma aggregata per investimenti produttivi nell’ambito di programmi e progetti di riconversione produttiva e ricerca ed innovazione (art.6 L.R. 18 luglio 2014, n.14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 anno di previsione 2023;
7. di prendere atto che, come risulta dalla contabilità regionale, non sono stati disposti pagamenti a favore della società SILK SPORTS CAR COMPANY SRL, C.F. 11513520962 e che pertanto non si debbano avviare le procedure di recupero di importi erogati e non spettanti;
8. di trasmettere copia del presente atto alla società SILK SPORTS CAR COMPANY SRL, C.F. 11513520962, dando atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere nei termini di legge al giudice ordinario;
9. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
10. che si provvederà infine agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2) del D.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs..

Adriano Gilli