Il Consiglio comunale ha approvato – con 20 voti favorevoli (Pd, M5S, Reggio è, Più Europa, Immagina Reggio) e 8 astenuti (Lega Salvini Premier, Gruppo Misto, Alleanza civica, Forza Italia) – il Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
“Il documento approvato quest’oggi – ha spiegato l’assessore ai Tributi Lanfranco De Franco – è il primo regolamento unitario del Comune di Reggio Emilia in materia di riscossione coattiva, che accoglie quanto parzialmente previsto nei singoli regolamenti di entrata dell’ente. Il Regolamento, introdotto a seguito delle novità previste dalla legge di Bilancio 2020, uniforma pertanto le procedure di riscossione, rendendo più facilmente comprensibili e chiari gli strumenti a disposizione del cittadino. Il nuovo Regolamento, inoltre, introduce importanti novità in materia di procedure e strumenti per il recupero dell’evasione, nonché alcune semplificazioni e maggiori possibilità di rateizzazione. In particolare vengono previste misure specifiche a supporto delle fasce di popolazione in maggiore difficoltà economica, particolarmente utili nella fase attuale a seguito dell’emergenza Coronavirus”.
Il nuovo regolamento riguarda tutte le entrate del Comune sia tributarie che patrimoniali, escludendo i proventi delle sanzioni previste per violazione del Codice della strada che continuano a essere gestiti tramite ruoli coattivi dall’Agenzia dell’Entrate-Riscossione. Per tutte le altre entrate, il Regolamento appena approvato prevede la possibilità di una gestione in forma diretta delle procedure di recupero da parte del Comune, anche tramite l’affidamento di eventuali servizi di supporto a soggetti esterni, con lo strumento dell’avviso dell’accertamento esecutivo. In questo caso si intima al debitore moroso di pagare entro il termine di legge – che ordinariamente è 60 giorni dalla notifica dell’atto- con l’indicazione che, decorsi ulteriori sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, si procederà ad attivare la fase della riscossione forzata nel rispetto dei termini e delle modalità di legge. Si tratta di una semplificazione procedurale in quanto, con il nuovo Regolamento, anche gli atti di accertamento e irrogazione delle sanzioni emessi dal Comune hanno efficacia esecutiva. Per l’avvio delle eventuali procedure di riscossione cautelare ed esecutiva (quali fermi amministrativi,pignoramenti o ipoteche), dunque, non sarà più necessario attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.
Prima dell’attivazione di una procedura di riscossione coattiva, viene comunque prevista l’attivazione per le entrate non tributarie di una procedura di “Recupero bonario”, in cui il responsabile dell’entrata sollecita il debitore ad ottemperare al pagamento, dandogli un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare al pagamento.
Vengono inoltre stabilite le fasi di articolazione della riscossione coattiva, prevedendo dopo la fase dell’accertamento esecutivo una fase “intermedia” di sollecito al pagamento, preliminare ad attivare una procedura cautelare ed esecutiva, per gli avvisi di accertamento di importo fino a 10mila euro.
Vengono infine posti a carico del debitore i costi di elaborazione e notifica degli atti con importi crescenti in base al ritardo di pagamento: viene fissato comunque un tetto massimo non superiore ai 600 euro nel caso di pagamenti oltre il sessantesimo giorno dall’esecutività dell’atto di accertamento, oltre agli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.
Accanto a questi strumenti tesi a rafforzare il recupero evasione e a regolamentare in modo chiaro tutti i passaggi della riscossione coattiva delle diverse tipologie di entrata, vengono previste però anche misure a favore dei contribuenti in difficoltà che dimostrano di voler pagare ma che, essendo in difficoltà economica, chiedono la possibilità di rateizzare. Per persone fisiche, la rateizzazione è concessa per importi superiori a 100 euro, per le persone giuridiche per importi superiori ai 500 euro. Sono previste rateizzazioni con durata crescenti a seconda degli importi dovuti con tempi di pagamento fino a 36 mesi e per importi superiori a 50 mila euro anche con durata fino a 48 mesi. Il regolamento stabilisce che in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi, il debitore decada automaticamente dal beneficio. In casi di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili.
Ultimi commenti
Anche l' Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia .
Amara e splendida analisi che dovrebbe arrivare alle alte sfere!
Diranno, sia a sinistra che a destra, che c'è un disinteresse della politica, in particolare dei giovani, diranno che molti non votano perché pensano che, […]