La Procura: 22enne ha fatto tutto da sola

Villetta Vignale Traversetolo Ris 1

In questo comunicato pubblicato integralmente la Procura della Repubblica di Parma fa alcune precisazioni sulla vicenda del neonato trovato morto nel giardino di una villetta di Vignale di Traversetolo, cortile in cui nei giorni scorsi sono emersi altri resti.

Il comunicato della Procura della Repubblica di Parma. “Con il presente comunicato si interviene nel dibattito intorno al potenziale conflitto tra il diritto/dovere di cronaca da parte della stampa, diritto dei cittadini ad avere notizie sul contenuto dei procedimenti penali in corso e dovere dell’Ufficio di Procura ad osservare il segreto di indagine.
La vicenda intorno alla quale ruota questo conflitto è quella del rinvenimento del neonato morto in Traversetolo, località Vignale, in data 9.8.2024.

Su questa vicenda, il Procuratore di Parma -applicando il contenuto della propria Direttiva n. 20/2021 del 9.12.2021, a sua volta fondata sulle disposizioni del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 in tema di presunzione di innocenza- ha mantenuto finora il più stretto riserbo.
Quanto alla stampa, questo riserbo ha suscitato non poche perplessità e recriminazioni da parte di alcuni organi di informazione soprattutto perché, parallelamente, ben altro rilievo mediatico veniva dato a vicende delittuose di analoga gravità, avvenute in altre parti del territorio nazionale.
Quanto al cittadino, il diritto ad essere informati è stato recentemente espresso, ai massimi livelli locali, dal Sindaco di Traversetolo, centro della provincia di Parma purtroppo finito sotto la lente d’ingrandimento dell’attenzione mediatica.

Pur consapevole della aspettativa della popolazione (non solo quella locale) ad essere informata su ciò che è avvenuto, la Procura di Parma -in linea con le disposizioni normative innanzi indicate- ha scelto la linea della massima riservatezza, fondata su due pilastri: la necessità di preservare il segreto di indagine e la necessità di garantire la presunzione di innocenza.
Quanto al primo pilastro, ovvero il segreto di indagine, mai come in questa vicenda, a partire da quel 9 agosto, gli organi inquirenti (ovvero: Procura della Repubblica; Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri; R.I.S.-CC Parma) sono stati (e lo sono tuttora) impegnati quotidianamente e senza alcuna sosta in attività investigative, tanto che molti provvedimenti giudiziari (deleghe; decreti di ispezione; decreti di sequestro) sono stati adottati dai Magistrati titolari dell’inchiesta (il Procuratore della Repubblica e la collega Sostituto Procuratore) con firma digitale a distanza, in quanto in congedo ordinario, e ciò per evitare il rischio di stasi investigative e garantire invece continuità assoluta agli accertamenti, eseguiti a loro volta, senza alcuna sosta e con grandissimo spirito di servizio e di sacrificio, dagli organi di Polizia giudiziaria citata.

Ciò ha comportato la necessità di effettuare anche plurimi accessi nei luoghi, teatro del triste evento, di sentire persone a vario titolo interessate alla vicenda, di effettuare complesse ed articolate attività, anche di carattere tecnico-scientifico, talvolta con modalità del tutto innovative. Orbene, tutto ciò è parso, sin dall’inizio, incompatibile con una parallela propalazione di notizie che, se da un lato avrebbe soddisfatto quella aspettativa a conoscere da parte dell’opinione pubblica, dall’altro avrebbe determinato la creazione di quel circuito mediatico dal quale poi riesce difficile uscire, perché si tratta di un circuito che, una volta innescato, finisce per autoalimentarsi da sé e che richiede sempre nuovi e quotidiani aggiornamenti.
Ecco perché si è preferito, sin dall’inizio, mantenere quel che in gergo viene definito un profilo basso, ciò che ha consentito agli organi inquirenti di lavorare alacremente con quella tranquillità e serenità che solo il silenzio mediatico avrebbe potuto garantire (ed in effetti ha sin qui garantito).

Quanto al secondo pilastro, ovvero la presunzione di innocenza, esso ha costituito la parallela preoccupazione della Procura di Parma, in quanto strettamente connessa -mai come in questo caso giudiziario- al segreto di indagine.
Se, in una vicenda obiettivamente grave (quale l’accertato decesso di un neonato), la Procura avesse scelto la linea della comunicazione libera e costante, sui protagonisti della stessa sarebbe stato acceso un faro così potente da innescare quel che gli esperti di comunicazione definiscono circo mediatico, che è l’esatto contrario di quella presunzione di innocenza che si è voluto garantire; il processo mediatico che si sarebbe aperto avrebbe avuto, sulle persone coinvolte, effetti ben più devastanti del processo giudiziario (sul punto si richiama il fondamentale saggio del prof. Vittorio Manes “Giustizia mediatica” e l’interessante convegno organizzato dall’Università di Parma nel marzo 2023).

Ed invece, proprio in linea con le disposizioni normative richiamate in premessa, si è voluto garantire a tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nel caso, quella tranquillità necessaria ad affrontare i vari step che un’indagine così delicata ha richiesto, e continua a richiedere, evitando di esporre costoro all’assedio di taccuini, telecamere, microfoni, come purtroppo avviene in casi del genere.
L’esperienza quotidiana, infatti, ci racconta di veri e propri processi paralleli che vengono celebrati, soprattutto in TV, con il rischio concreto di creare sovrapposizioni ed interferenze tra il processo mediatico ed il processo giudiziario.
Ecco: tutto questo si è voluto evitare ai protagonisti della vicenda di Traversetolo, per garantire in maniera genuina e completa le fonti di prova, e contestualmente tutelare il diritto della parte-indagata.
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Conseguentemente il conflitto di cui si parlava all’inizio è solo apparente, in quanto non viene contestato né il diritto/dovere di cronaca, né il diritto del cittadino a conoscere: si tratta solo di calibrare i tempi della comunicazione rispetto alle necessità delle indagini, tanto che, di quanto emerso e sta emergendo, si renderà conto all’opinione pubblica a breve, allorquando il lavoro investigativo sarà giunto ad un punto tale da non dover più temere negative ripercussioni derivanti dalla frenetica circolazione di notizie sulla vicenda.
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Quanto al merito della vicenda, riservando -come detto- ad altro momento successivo una informazione più completa e puntuale, si possono fornire le seguenti indicazioni che non appaiono confliggenti con il diritto di difesa:
1) in primo luogo, in ordine al neonato rinvenuto morto in data 9.8.2024, può ritenersi accertata, allo stato degli atti, l’estraneità dei genitori della ragazza, madre del neonato;
2) in secondo luogo, in ordine allo stesso episodio, può ritenersi ugualmente accertata, sempre allo stato degli atti, l’estraneità del papà del neonato;
3) in terzo luogo, nessuno -all’infuori della ragazza- era a conoscenza della gravidanza: né familiari, né padre del bambino, né amiche/amici;
4) in quarto luogo, la gravidanza non è stata seguita da alcuna figura professionale (ginecologo, medico di famiglia, ecc.);
5) in quinto luogo, il parto è avvenuto nella casa familiare, al di fuori di contesti ospedalieri o sanitari in generale;
6) in sesto luogo, il parto è avvenuto in solitudine, senza la collaborazione nè la presenza di nessuno, al di fuori della ragazza;
7) in settimo luogo, per quanto riguarda la notizia di un secondo rinvenimento, essa va ritenuta veritiera ma, sul punto, vanno svolti tutti gli accertamenti del caso (soprattutto di natura tecnica medico-legale) per delineare gli esatti contorni della vicenda stessa, anche di carattere temporale;
8) in ottavo luogo, attesa la delicatezza estrema di questo nuovo episodio, vi è stata l’apertura di un fascicolo per possibile violazione del segreto di indagine in relazione alla propalazione della relativa notizia, che rischia di incidere sulle acquisizioni investigative in corso”.



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