Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce – dal primo settembre – alcune importanti novità riguardanti le attività scolastiche e universitarie e il sistema dei trasporti.
Il governo ha confermato che nell’anno scolastico 2021-2022 le attività scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado e dell’università saranno svolte in presenza, salvo deroghe riguardanti singole istituzioni scolastiche o specifiche aree territoriali in eventuali zone arancioni o rosse e in circostanze di “eccezionale e straordinaria necessità” dovuta all’insorgenza di focolai di nuovo coronavirus o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con il parere del comitato tecnico-scientifico, rimane l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per le persone di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e degli studenti impegnati nelle attività sportive.
Viene introdotto, invece, l’obbligo di green pass per tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). Il mancato rispetto di questo requisito da parte del personale scolastico e universitario sarà considerato come assenza ingiustificata: a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso, così come la retribuzione e qualunque altro compenso.
Sul fronte dei trasporti, invece, dal prossimo primo settembre l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto sarà consentito esclusivamente alle persone munite di green pass: aerei di linea, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli operanti nello stretto di Messina), treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di tipo InterCity, InterCity Notte e alta velocità; autobus operanti su un percorso che collega più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
Per gli altri mezzi di trasporto – come i treni regionali, i taxi, gli autobus del trasporto pubblico locale – non sarà invece necessario il green pass, ma andranno comunque osservate tutte le misure anti-contagio previste (mascherine, distanziamento).
L’obbligo di green pass, in generale, non si applica ai soggetti esclusi per motivi di età dalla campagna vaccinale (quindi i minori di 12 anni) e alle persone che per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts non possono vaccinarsi (è prevista una specifica esenzione).
Per le persone residenti nella Repubblica di San Marino, e già sottopostisi a un ciclo vaccinale, le disposizioni relative al green pass non si applicheranno fino al 15 ottobre: per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile, in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema).
Ultimi commenti
opperò, persona di larghe vedute...
Col susseguirsi di queste Giunte Comunali colme di inetti, l'Esercito ci vorrebbe anche in Sala Tricolore, non solo in Stazione Storica.
Ormai bisogna prendere atto che i cristiani, almeno quelli che si dicono tali, non difendono la loro fede. Mi piace citare una splendida poesia di […]