Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che introduce – dal primo settembre – alcune importanti novità riguardanti le attività scolastiche e universitarie e il sistema dei trasporti.
Il governo ha confermato che nell’anno scolastico 2021-2022 le attività scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado e dell’università saranno svolte in presenza, salvo deroghe riguardanti singole istituzioni scolastiche o specifiche aree territoriali in eventuali zone arancioni o rosse e in circostanze di “eccezionale e straordinaria necessità” dovuta all’insorgenza di focolai di nuovo coronavirus o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus Sars-CoV-2 o di sue varianti.
In linea con il parere del comitato tecnico-scientifico, rimane l’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per le persone di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e degli studenti impegnati nelle attività sportive.
Viene introdotto, invece, l’obbligo di green pass per tutto il personale scolastico e universitario e per gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione). Il mancato rispetto di questo requisito da parte del personale scolastico e universitario sarà considerato come assenza ingiustificata: a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro sarà sospeso, così come la retribuzione e qualunque altro compenso.
Sul fronte dei trasporti, invece, dal prossimo primo settembre l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto sarà consentito esclusivamente alle persone munite di green pass: aerei di linea, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli operanti nello stretto di Messina), treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di tipo InterCity, InterCity Notte e alta velocità; autobus operanti su un percorso che collega più di due regioni; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente (ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale).
Per gli altri mezzi di trasporto – come i treni regionali, i taxi, gli autobus del trasporto pubblico locale – non sarà invece necessario il green pass, ma andranno comunque osservate tutte le misure anti-contagio previste (mascherine, distanziamento).
L’obbligo di green pass, in generale, non si applica ai soggetti esclusi per motivi di età dalla campagna vaccinale (quindi i minori di 12 anni) e alle persone che per motivi di salute e in base alle indicazioni del Cts non possono vaccinarsi (è prevista una specifica esenzione).
Per le persone residenti nella Repubblica di San Marino, e già sottopostisi a un ciclo vaccinale, le disposizioni relative al green pass non si applicheranno fino al 15 ottobre: per questa categoria sarà adottata una circolare che disciplinerà un nuovo percorso vaccinale compatibile, in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema).
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Amara e splendida analisi che dovrebbe arrivare alle alte sfere!