Reggio, lo spray e i bastoni per i vigili

L’Amministrazione comunale ha introdotto alcune integrazioni e modifiche al Regolamento di Polizia municipale del Comune di Reggio Emilia, presentate oggi al Consiglio comunale dall’assessore a Sicurezza e Cultura della legalità Natalia Maramotti. L’aula – alla seduta era presente quale organo tecnico il comandante della Polizia municipale Stefano Poma – ha approvato il nuovo testo con 17 voti favorevoli (Pd, Art 1-Mdp, Forza Italia), un voto contrario (Vaccari di M5S) e 10 astenuti (De Lucia del Pd, M5S, S.I., Grande Reggio Alleanza civica e Lista civica magenta Alleanza civica, Gruppo Misto).

 
Di seguito gli articoli nuovi o integrati (in neretto), che modificano in maniera innovativa il Regolamento di Polizia municipale, formulati per altro sulla base di ‘linee guida’ di regolamento definite dalla Regione Emilia-Romagna.
 
Fra le principali novità, l’adozione di spray al peperoncino e bastone estensibile, con relativo addestramento all’uso, quali strumenti di autotutela per il personale della Polizia municipale.
 
Art.33 – Servizi a richiesta di privati (con l’introduzione dell’art. 22 comma 3 bis D.L. n.50/2017 conv. L.96/2917 – Pagamento dei servizi in occasioni di manifestazioni):
 
1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, specifici servizi di polizia stradale a richiesta di soggetti privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse.
 
2. I servizi di Polizia Stradale di cui al comma 1, che rivestono carattere prevalentemente privato, quando non esistono i requisiti di necessità ed urgenza e/o pericolo imminente per l’incolumità pubblica o privata, sono effettuati a pagamento da parte dei soggetti privati richiedenti o in caso di eventi, dai soggetti organizzatori o promotori ai sensi dell’art.22 comma 3 bis del D.L. 24.04.2017 n. 50 convertito con Legge n.96/2017, applicando le tariffe indicate da specifico atto di Giunta.
 
3. I servizi subordinati al pagamento di una apposita tariffa, di cui al presente articolo, che devono essere eseguiti con le modalità previste dalle norme sulla circolazione stradale, per garantire le condizioni di sicurezza del personale operante e degli utenti della strada, sono:
 
a) i servizi di scorta per veicoli eccezionali;
 
b) i servizi di scorta e viabilità per manifestazioni sportive;
 
c) i servizi e gli interventi da assicurarsi in occasione di concerti, spettacoli,
 
eventi e similari.
 
d) gli interventi effettuati per altre attività, servizi o iniziative a carattere non
 
prevalentemente pubblico.
 
4. Per i servizi di cui al comma 3, la Polizia Municipale definirà e dimensionerà il servizio al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’intervento secondo idonei standard di sicurezza, individuando il numero di operatori necessario; nel caso dei servizi di cui al comma 3 lett. b), e c), una quota percentuale di tali operatori, sarà da considerarsi in servizio ordinario, in quanto connessa alla normale attività di Polizia e vigilanza e, pertanto, in carico all’Amministrazione Comunale. La restante quota di operatori, eccedente il servizio ordinario sopra descritto, ma necessaria al regolare svolgimento dell’evento, sarà invece da considerarsi a carico dell’organizzazione richiedente. Per gli eventi a carattere ricorrente, le modalità di calcolo e di pagamento potranno essere regolate da appositi accordi procedimentali e/o convenzioni con i soggetti interessati;
 
5. Sono da considerarsi di prevalente o esclusivo interesse pubblico, e dunque non soggette all’obbligo di pagamento di cui al presente articolo, le seguenti iniziative:
 
a) manifestazioni organizzate e promosse dal Comune di Reggio nell’Emilia o da altri Enti Pubblici;
 
b) manifestazioni di carattere religioso (Chiesa Cattolica e culti ammessi dallo Stato);
 
c) manifestazioni promosse ed organizzate da partiti e movimenti politici e/o sindacali;
 
d) eventi di grande risonanza ed altre iniziative, che vengono organizzati e svolti con il patrocinio del Comune, per i quali nell’atto di concessione del patrocinio o della collaborazione sia espressamente prevista la gratuità del servizio di polizia stradale della polizia locale in deroga al presente articolo.
 
6. Per i servizi previsti nel presente articolo, gli interessati, fatti salvi eventuali accordi e convenzioni specifiche, devono fare richiesta per iscritto ed hanno l’obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle tariffe, spese e quant’altro dovuto al Comune per l’esecuzione del servizio.
 
Art.43 – Assegnazione dell’arma e modalità di porto (relativo al certificato medico annuale per l’arma)
 
1. L’arma è assegnata solo al personale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell’art.5 della legge n.65 del 1986, che risulti da certificazione medica idoneo a svolgere le mansioni di agente di polizia municipale. Ogni assegnatario annualmente dovrà presentare, al medico competente aziendale di cui al D.Lgs. n.81/2008 durante la visita periodica, il certificato anamnestico previsto dall’art. 3 del D.M. 28.04.1998 rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all’art.25 della Legge n.833/78. Il Comandante può sempre richiedere una visita medica agli assegnatari di un’arma per verificare il permanere dell’idoneità psico-fisica, il rifiuto di sottoporsi a detta visita comporta l’immediato ritiro dell’arma. Le spese per le visite mediche e le relative certificazioni previste dal presente comma sono a carico dell’Amministrazione Comunale.
 
2. Nei limiti della complessiva dotazione di armamento fissata dal Comandante ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.M. 4 marzo 1987, n.145, l’arma comune da sparo è prioritariamente assegnata al personale ordinariamente preordinato allo svolgimento di servizi esterni di polizia.
 
3. L’arma è assegnata al personale in via continuativa con provvedimento del Sindaco. Del provvedimento con cui si assegna l’arma in dotazione è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell’addetto.
 
4 Il personale che effettua il servizio in uniforme, fatti salvi servizi specifici disposti dal Comandante, porta l’arma nella fondina esterna, corredata da caricatore di riserva. Il personale autorizzato ad effettuare il servizio in abiti borghesi, porta l’arma in modo non visibile. L’arma va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito. Negli spostamenti all’interno delle sedi, l’arma va tenuta in fondina e mai impugnata per il trasporto. A bordo di veicoli in dotazione l’arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata sui sedili o nell’abitacolo del mezzo. Lo scarico eventuale dell’arma deve avvenire nell’apposita postazione, fissa o mobile, all’uopo predisposta.
 
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.
 
6. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento, il ritiro temporaneo dell’arma e il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui all’ art. 49. Il provvedimento di ritiro prevede un termine per la rimozione delle ragioni che vi hanno dato origine o per procedere con la proposta al Sindaco di revoca dell’assegnazione.
 
Artt.49-50-51 Strumenti di autotutela: spray peperoncino e bastone estensibile.
 
Art.49
 
(Strumenti di autotutela)
 
1. Gli appartenenti al Corpo possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come arma.
 
2. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono lo spray irritante e il bastone estensibile.
 
3. L’acquisto e l’assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico e scarico sul quale risultino, con riferimento agli spray, le sostituzioni delle parti soggette a consumo o deterioramento.
 
4. Il Comandante può disporre con provvedimento motivato, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, il ritiro temporaneo o permanente degli strumenti di autotutela di cui al presente articolo.
 
 
 
Art.50
 
(Formazione ed addestramento all’uso)
 
1. L’assegnazione degli strumenti di autotutela di cui all’art. 49 può avvenire solo ed esclusivamente dopo l’effettuazione di un apposito corso che preveda, oltre all’addestramento all’uso, anche una adeguata formazione relativamente ai presupposti normativi che ne legittimino l’eventuale utilizzo.
 
2. La formazione e l’addestramento devono avere una durata di almeno 8 ore complessive e devono prevedere, al loro termine, il superamento di una specifica verifica.
 
3. Il Comandante dà atto, nel provvedimento di assegnazione, dell’avvenuta
 
formazione.
 
Art.51
 
(Caratteristiche degli strumenti di autotutela)
 
1. Lo spray anti-aggressione consiste in un dispositivo, dotato di bomboletta ricaricabile, contendente un prodotto le cui caratteristiche di composizione devono essere le stesse dei prodotti di identica tipologia in libera vendita ed il cui effetto, non lesivo rispetto all’uso su persone o animali, sia garantito da apposita documentazione attestata dal produttore. Il dispositivo deve essere fornito con la documentazione tecnica, in italiano, che riporti: l’indicazione delle sostanze contenute e del loro quantitativo, le necessarie istruzioni per l’utilizzo, l’indicazione degli interventi da effettuare per far cessare gli effetti irritanti dopo il suo uso, nonché gli eventuali effetti collaterali riscontrabili. La quantità di sostanza contenuta nella bomboletta deve essere facilmente verificabile da ciascun assegnatario e così dicasi pure per la data di scadenza che deve essere verificabile direttamente ed agevolmente.
 
2. Il bastone estensibile consiste in un dispositivo, di colore bianco, composto da elementi telescopici che in condizione di non utilizzo rimangono chiusi l’uno all’interno dell’altro. Lo strumento deve essere strutturato in modo che non si verifichino aperture accidentali. Ogni strumento dovrà recare un numero identificativo e l’indicazione dell’ente proprietario. Il dispositivo, in quanto strumento di autodifesa, non può essere aperto, nel corso dello svolgimento dei servizi, se non in condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive. Eventuali strumenti con caratteristiche differenti potranno essere forniti in dotazione al personale solo qualora le caratteristiche rientrino negli standard di legittimità della normativa vigente.
 
Art.57 – Procedure per le ricompense (possibilità di introdurre decorazioni – medaglie e relativi nastrini da indossare sull’uniforme)
 
1. La proposta per il conferimento dell’encomio e dell’encomio solenne è formulata dal Comandante del Corpo di propria iniziativa o su rapporto del Responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato.
 
2. La proposta per il conferimento dell’elogio scritto del Comandante è formulata dal Responsabile della struttura tecnico-operativa in cui presta servizio il personale interessato ovvero è istruita direttamente dal Comandante.
 
3. La proposta, recante la descrizione dell’evento che vi ha dato causa, deve essere corredata di tutti i documenti necessari per un’esatta valutazione del merito; deve essere formulata tempestivamente e, comunque, entro 2 mesi dalla conclusione dell’operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce.
 
4. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso dell’anno in forma istituzionale e cerimoniale dall’organo che ha conferito la ricompensa ovvero può essere
 
conferito durante la cerimonia annuale di cui all’art. 58.
 
5. Le ricompense di cui all’art. 55 comma 1 lett. 1),2) e 3) sono assegnate agli operatori
 
con la consegna di un attestato che contiene le motivazioni del conferimento, e possono
 
essere corredate di una medaglia e del relativo nastrino da indossare sull’uniforme all’altezza del petto sul lato sinistro.
 
6. Sull’uniforme possono altresì essere portati appositi distintivi di servizio senza demerito, assegnati dal Comando, ovvero autorizzati dal Comando nel caso di distintivi assegnati da altre Amministrazioni.
 
7. Medaglie e distintivi di cui ai precedenti commi 5 e 6 possono essere introdotti unitamente all’apposita disciplina con delibera di Giunta Comunale.
 
Art.59 – Stendardo del Comando di Polizia municipale (Possibilità di istituire lo stendardo del Comando di P.M.)
 
1. Il Corpo di Polizia Municipale può essere dotato di un proprio stendardo ed un proprio emblema, approvato con apposita delibera di Giunta Comunale.
 
2. Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, lo stendardo portato da un alfiere del Comando può essere scortato da due Agenti.
 
3. Nelle manifestazioni pubbliche nelle quali sia presente il Gonfalone del Comune, il vessillo del Corpo non viene esposto.
 
4. Lo stendardo del Corpo esce con l’autorizzazione del Comandante per onorare il Comando nelle cerimonie riferite alla Polizia Locale, ai suoi appartenenti, ai suoi defunti e ogni volta che il Corpo abbia la necessità di essere rappresentato in modo solenne.