La Corte di cassazione ha bocciato il ricorso presentato contro la Corte dei conti dall’ex sindaco Marzio Iotti e dall’ex direttore generale del Comune di Correggio, Luciano Pellegrini, in merito al caso En.Cor. Lo riferisce oggi la Gazzetta di Reggio dando conto dell’ennesima puntata della guerra legale che da anni ruota intorno alla società partecipata creata dal Comune che avrebbe dovuto essere un fiore all’occhiello nella produzione di energie rinnovabili, ma che è stata poi inghiottita dai debiti. Poco meno di un anno fa Iotti e Pellegrini si erano visti respingere dal Tribunale di Reggio anche la domanda di opposizione all’atto di precetto con cui il Comune di Correggio – sulla scorta della sentenza n. 197/2021 della Corte dei Conti – aveva intimato a Iotti e Pellegrini di versare all’ente la somma di 6 milioni 864.008,85 di euro a titolo di risarcimento da danno.
En.Cor (Energie Correggio) , era stata fondata nel 2007 a “partecipazione totalmente pubblica”. La causa intentata dal Comune di Correggio contro il suo ex sindaco e il suo ex direttore generale nasce da esborsi sostenuti dall’amministrazione comunale nei confronti di banche creditrici per mutui accesi dalla società, costituita, appunto, dal Comune quale socio unico. Il danno erariale era quantificato in misura pari alla somma determinata dalle transazioni, successive a ricorsi giudiziali, come specifica la sentenza, stipulate dal Comune con le banche.
Pellegrini ha presentato ricorso per la “carenza di giurisdizione della Corte dei Conti” sulle responsabilità dell’ex direttore generale quale amministratore unico di En.Cor. Il motivo era centrato sulla valutazione di responsabilità di Pellegrini quale amministratore di En.Cor e “non quale direttore generale del Comune“. Pellegrini denuncia la carenza di giurisdizione rispetto a tale ritenuta responsabilità. Pellegrini ha anche denunciato “eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione”. Il suo ricorso è stato però respinto dalla Cassazione – riferisce la Gazzetta – evidenziando come «la sentenza impugnata» chiarisca «che, a fronte dei principi richiamati, il giudice contabile ha valutato la responsabilità degli amministratori per aver dolosamente rilasciato le lettere di patronage in questione, foriere del danno successivo».
Iotti, con un ricorso separato, aveva invece impugnato la sentenza contestando un difetto di giurisdizione e un eccesso di potere giurisdizionale “per difetto assoluto di giurisdizione, avendo la Corte dei Conti affermato la propria giurisdizione nella sfera riservata alla discrezionalità amministrativa del Consiglio comunale e della giunta”. Il suo ricorso di Iotti è stato però considerato “inammissibile”.
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Amara e splendida analisi che dovrebbe arrivare alle alte sfere!
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