Sale gioco. Sentenza del Tar respinge ricorso e conferma norme di Reggio

video_poker_finanza

Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Bologna si è pronunciato definitivamente, con recente sentenza in favore del Comune, respingendo un ricorso della società Cm srl titolare e gestore di due sale gioco scommesse a Reggio Emilia.

Il giudice amministrativo, oltre a sancire la legittimità di tutti gli atti impugnati sia regionali che comunali, definisce un importante elemento a favore del Comune: l’assenza del cosiddetto ‘effetto espulsivo’ delle sale gioco scommesse dal territorio comunale di Reggio Emilia.

La sentenza rileva infatti che gli strumenti pianificatori del Comune non escludono ‘a priori’ l’insediamento di sale gioco per scommesse legali – e quindi, fra l’altro, non violano la libertà di impresa né compromettono i livelli occupazionali delle società operanti nel settore – poiché consentono di delocalizzare le sale gioco in luoghi idonei e consentiti dalle norme che prevedono una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili, quale misura di prevenzione e contrasto alla ludopatia.

La società ricorrente aveva impugnato due delibere di Giunta del Comune di Reggio Emilia, del 2017 e 2018, con cui, in attuazione della normativa regionale, era stata approvata la mappatura dei ‘luoghi sensibili’ (istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanili e oratori), che devono essere distanti almeno 500 metri dalle sale gioco scommesse e gioco d’azzardo, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire il rischio di ludopatie.

In particolare la legge regionale 5 del 2013 prevede il divieto di esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, dei punti di raccolta delle scommesse, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, in locali che si trovino a una distanza inferiore a 500 metri – calcolati secondo il percorso pedonale più breve – dai luoghi sensibili.

Pertanto i Comuni hanno il compito: di individuare tali luoghi sensibili attraverso una mappatura del territorio e una misurazione delle distanze; di ordinare la chiusura ed il trasferimento delle sale gioco situate in zone soggette al divieto.

La società ricorrente aveva impugnato gli atti del Comune e della Regione Emilia-Romagna, con cui sono stati previsti tali divieti, lamentando altresì un cosiddetto ‘effetto espulsivo’ delle sale gioco sul territorio comunale, ovvero l’inesistenza di un numero sufficiente di aree in zone della città commercialmente appetibili, in cui poter effettuare l’esercizio o effettuare il trasferimento delle attività di gioco lecite.

Il Comune, rappresentato e difeso dall’avvocato Annalisa Corradini dell’Avvocatura comunale, ha invece sostenuto che le delibere di Giunta, adottate in attuazione della legge regionale, fossero legittime, così come tutti gli atti conseguenti e che la società ricorrente avesse la possibilità di delocalizzare le proprie sale gioco in aree consentite e che invece non vi avesse mai provveduto per sua scelta ed in violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica.

Il Tar ha accolto tale difesa, respingendo le doglianze della società ricorrente e, oltre a sancire la legittimità di tutti gli atti impugnati sia regionali che comunali ed a respingere le questioni di anticostituzionalità sollevate, ha dichiarato che non sussiste alcun ‘effetto espulsivo’ delle sale gioco scommesse sul territorio comunale di Reggio Emilia.

Ciò anche sulla scorta dell’importante verificazione eseguita dal Politecnico di Milano (Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito – Dabc), incaricato dallo stesso Tar di Bologna di accertare – attraverso uno studio approfondito degli strumenti urbanistici e del territorio – l’esistenza o meno dell’effetto espulsivo. Il Politecnico ha escluso la presenza di tale ‘effetto’, contribuendo così alla motivazione della sentenza del giudice amministrativo rispetto alla legittimità degli atti deliberativi e degli strumenti urbanistici comunali.